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Il terremoto dell'Emilia e la sospensione delle ritenute

In bilico tra la sezione "Vita quotidiana" e "Politica" questo post nasce per sottolineare le stranezze della legge italiana e delle sue applicazioni nei casi reali.
"Vita quotidiana" perché mi sto interessando all'argomento dal momento che il Comune dove ho la residenza rientra tra quelli definiti, comunemente, "terremotati". Premetto che non ci sono state, per fortuna, lesioni di nessun genere all'intero condominio.

Il terremoto del 20 e 29 maggio in Emilia, Veneto e Lombardia ha mobilitato, per fortuna, anche la politica. Più precisamente sono stati prodotti 2 decreti e, a seguito dei mille dubbi, anche una circolare dell'INPS relativa alla sospensione delle ritenute ai dipendenti residenti nel così detto "cratere", cioè la zona colpita dal terremoto.

Entriamo nel merito.

Il primo decreto è dell'1 giugno 2012, Articolo 1, che afferma:

Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa [..] sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari [..] scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012

Sembra chiaro: il dipendente avrà la busta paga in cui non verranno trattenute le ritenute fino al 30 settembre 2012.
Meno chiara è la modalità di rientro, cioè se le ritenute dovrebbero poi essere versate interamente all'1 ottobre 2012.

Proseguiamo.

Secondo decreto, 6 giugno 2012, Articolo 8:

In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 [..] e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza
applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresi' sospesi fino al 30 settembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Sparite le ritenute!
Inoltre il rientro è previsto (regolarizzati) entro il 30 settembre 2012.

Qui inizia il macello!
Innanzitutto c'è disparità di trattamento con quanto accaduto in occasione del terremoto a l'Aquila.

Non è tutto!

Segue una circolare dell'INPS, la 85 / 2012:

l’agevolazione può essere concessa esclusivamente ai soggetti operanti nelle zone danneggiate; pertanto, non è rilevante, ai fini dell’attribuzione della sospensione, il criterio della residenza ovvero dell’esistenza della sola sede legale senza alcuna operatività.

Cosa significa? Semplicemente che a marito e moglie, uno dipendente della ditta X operante in una zona terremotata, ed uno dipendente della ditta Y operante in una zona non terremotata, hanno trattamenti diversi. La casa distrutta però è la stessa!

Ovviamente quello dell'esempio di marito e moglie è il caso estremo, il paradosso; sì, perché il criterio ovviamente si applica a tutti indistintamente!

Vedremo come si evolverà la questione. Dal mio punto di vista è l'ennesima occasione persa per fare bella figura.

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